Art. 88.

  La  perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie
al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione
del relativo soprassoldo.
  Nei   casi  di  cui  al  precedente  comma  la  riversibilita'  del
soprassoldo  e'  ammessa,  su  domanda,  a  favore  delle  persone di
famiglia   per   le  quali  la  riversibilita'  e'  consentita  dalle
disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.