Art. 88. La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo soprassoldo. Nei casi di cui al precedente comma la riversibilita' del soprassoldo e' ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la riversibilita' e' consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.