Art. 11. (Uffici che eseguono le trattenute per contributi) Le trattenute sugli stipendi e sui salari dei contributi prescritti nell'art. 17 del testo unico a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono eseguite a cura degli uffici ai quali spetta di ordinare il pagamento degli stipendi e dei salari.