Art. 21. (Compiti del capo di ufficio del mutuatario per i contratti con istituti autorizzati) Il capo di ufficio del mutuatario trasmette in piego raccomandato con apposita nota di accompagnamento all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato i quattro originali del contratto di prestito, allegandovi i due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario mensile, il certificato medico e, ove risulti un residuo debito per precedente cessione consentita a favore di uno degli istituti di cui all'art. 15 del testo unico, i due esemplari dello stato di tale debito. La trasmissione deve essere fatta entro cinque giorni dalla data del ricevimento degli atti al completo.