Art. 22. (Accertamento della regolarita' del contratto e concessione di garanzia) L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuto il contratto di prestito, lo esamina per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, nonche' la liquidazione degli interessi e delle spese accessorie. Accertata la regolarita' degli atti, concede la garanzia a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e contemporaneamente liquida a favore del Fondo stesso l'importo delle spese di amministrazione e quello del premio compensativo del rischio ai sensi dell'art. 27 del testo unico. La dichiarazione di garanzia, apposta sui quattro esemplari del contratto, contiene l'espresso richiamo alle disposizioni del testo unico e la indicazione dettagliata delle somme che, l'istituto mutuante deve trattenere sull'importo del mutuo e versare al Fondo o ad altro istituto creditore per eventuale precedente cessione. La concessione della garanzia viene annotata in apposito registro insieme con l'indicazione analitica delle somme spettanti al Fondo, ai fini della vigilanza sulla loro riscossione nei termini stabiliti dall'art. 41 del testo unico. La concessione della garanzia perfeziona il contratto e lo rende eseguibile.