Art. 23. (Provvedimenti dopo la concessione della garanzia) L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, concessa la garanzia, provvede come appresso: a) trasmette in piego raccomandato all'istituto mutuante due originali del contratto dei quali uno per l'Ufficio del registro e, ove si abbia residuo debito per precedente cessione da estinguere, un esemplare della relativa situazione accettata dal debitore; b) trasmette in piego raccomandato all'ufficio che dispone il pagamento dello stipendio o del salario un altro originale del contratto ed un esemplare dello stato dello stipendio o del salario mensile di cui all'articolo 14, con invito a provvedere alla esecuzione del contratto medesimo, facendo espressa indicazione dell'importo e della data di decorrenza della trattenuta da eseguirsi sullo stipendio o sul salario nonche' della data di cessazione della ritenuta per eventuale cessione precedente; c) informa il mutuatario della concessa garanzia, della liquidazione delle somme che debbono essere prelevate dall'importo del mutuo e delle disposizioni impartite circa le ritenute da eseguirsi sullo stipendio o sul salario; d) da' avviso diretto delle ritenute medesime all'ufficio che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove sia esso distinto dall'ufficio ordinatore; e) da' notizia, altresi', del contratto all'Ufficio del registro della circoscrizione nella quale ha sede l'istituto mutuante; f) trattiene nei propri atti il quarto originale del contratto con tutti i documenti che lo corredano. I pieghi raccomandati di cui alle lettere a) e b) non possono contenere che un solo contratto con i relativi allegati.