Art. 26. (Attestazione del capo dell'ufficio del richiedente sulla domanda di prestito diretto) Sulla domanda di cui al precedente articolo il capo di ufficio dal quale il richiedente dipende rilascia le attestazioni prescritte nell'art. 19 e riferisce succintamente circa le condizioni personali e familiari del richiedente e le necessita' da lui addotte. La domanda, escluso ogni intermediario, e' trasmessa, con i relativi documenti, a cura dello stesso capo di ufficio all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, con apposita lettera di accompagnamento entro cinque giorni dalla data del ricevimento.