Art. 26.
(Attestazione  del capo dell'ufficio del richiedente sulla domanda di
                          prestito diretto)

  Sulla  domanda di cui al precedente articolo il capo di ufficio dal
quale  il  richiedente  dipende  rilascia  le attestazioni prescritte
nell'art.  19 e riferisce succintamente circa le condizioni personali
e familiari del richiedente e le necessita' da lui addotte.
  La  domanda,  escluso  ogni  intermediario,  e'  trasmessa,  con  i
relativi   documenti,   a   cura   dello   stesso   capo  di  ufficio
all'Ispettorato  generale  per  il credito ai dipendenti dello Stato,
con  apposita  lettera  di  accompagnamento entro cinque giorni dalla
data del ricevimento.