Art. 29. (Del rifiuto o della concessione dei prestiti in misura ridotta) Della deliberazione del Comitato amministrativo che respinge la domanda o che l'accoglie per una somma inferiore a quella richiesta e' data comunicazione al richiedente, per mezzo del capo di ufficio dal quale dipende. Nel primo caso sono restituiti all'interessato i due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario, affinche' egli, ove lo creda, possa rivolgersi ad uno degli istituti di cui all'art. 15 del testo unico, nella forma prescritta dagli articoli 18 a 20; nel secondo caso, ove l'interessato dichiari di accettare il mutuo nella minore somma deliberata, si fa luogo alla concessione; ove dichiari invece di non accettare, si provvede alla restituzione dei due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario. Qualora una domanda di mutuo sia stata respinta o sia stata accolta in parte senza l'accettazione dell'interessato, il Comitato amministrativo non puo' essere chiamato a pronunciarsi su una nuova richiesta di mutuo, se non siano trascorsi almeno due mesi dalla precedente deliberazione, salvo che il richiedente dimostri, che siano sopravvenute necessita' nuove.