Art. 29.
  (Del rifiuto o della concessione dei prestiti in misura ridotta)

  Della  deliberazione  del  Comitato  amministrativo che respinge la
domanda  o  che l'accoglie per una somma inferiore a quella richiesta
e'  data  comunicazione al richiedente, per mezzo del capo di ufficio
dal quale dipende.
  Nel  primo  caso  sono  restituiti  all'interessato i due esemplari
della  dichiarazione  dello  stipendio o del salario, affinche' egli,
ove  lo creda, possa rivolgersi ad uno degli istituti di cui all'art.
15  del  testo  unico, nella forma prescritta dagli articoli 18 a 20;
nel  secondo  caso,  ove l'interessato dichiari di accettare il mutuo
nella  minore  somma  deliberata,  si  fa luogo alla concessione; ove
dichiari  invece  di non accettare, si provvede alla restituzione dei
due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario.
  Qualora una domanda di mutuo sia stata respinta o sia stata accolta
in   parte   senza   l'accettazione   dell'interessato,  il  Comitato
amministrativo  non  puo' essere chiamato a pronunciarsi su una nuova
richiesta  di  mutuo,  se  non  siano trascorsi almeno due mesi dalla
precedente  deliberazione,  salvo  che  il  richiedente dimostri, che
siano sopravvenute necessita' nuove.