Art. 30. (Liquidazione ed ammortamento del prestito) L'ammortamento del prestito concesso ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello della somministrazione e, agli effetti del calcolo degli interessi, l'ammortamento si considera iniziato dal primo giorno del terzo mese. Sono liquidati distintamente: a) l'importo lordo del prestito; b) l'importo degli interessi calcolati per l'intero periodo di ammortamento del prestito, col metodo a scalare, al saggio del 4,50%; c) le spese di amministrazione nella misura di lire 0,50% sull'importo lordo del prestito; d) il premio compensativo dei rischi pari al 2% dell'importo lordo del prestito, ove sia estinguibile fino a 5 anni, o del 4% ove il prestito sia estinguibile oltre il quinquennio; e) l'interesse al saggio del 4,50% per l'anticipato pagamento relativamente al periodo che intercorre fra la data di emissione del mandato e quella d'inizio dell'ammortamento del prestito; f) il residuo debito netto per eventuale precedente cessione, liquidato alla data di inizio dell'ammortamento del nuovo prestito; g) l'importo di ogni altro eventuale credito del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Per la misura delle percentuali di cui alle lettere b), c), d), e) e' fatta salva ogni eventuale modificazione prevista dagli articoli 26 e 27 del testo unico. Gli elementi di ogni liquidazione sono annotati distintamente in apposito registro.