Art. 30.
             (Liquidazione ed ammortamento del prestito)

  L'ammortamento del prestito concesso ha inizio dal primo giorno del
mese  immediatamente  successivo  a  quello della somministrazione e,
agli effetti del calcolo degli interessi, l'ammortamento si considera
iniziato dal primo giorno del terzo mese.
  Sono liquidati distintamente:
    a) l'importo lordo del prestito;
    b)  l'importo  degli  interessi calcolati per l'intero periodo di
ammortamento del prestito, col metodo a scalare, al saggio del 4,50%;
    c)  le  spese  di  amministrazione  nella  misura  di  lire 0,50%
sull'importo lordo del prestito;
    d)  il  premio  compensativo  dei  rischi pari al 2% dell'importo
lordo  del prestito, ove sia estinguibile fino a 5 anni, o del 4% ove
il prestito sia estinguibile oltre il quinquennio;
    e)  l'interesse  al  saggio  del 4,50% per l'anticipato pagamento
relativamente  al periodo che intercorre fra la data di emissione del
mandato e quella d'inizio dell'ammortamento del prestito;
    f)  il  residuo  debito  netto per eventuale precedente cessione,
liquidato alla data di inizio dell'ammortamento del nuovo prestito;
    g)  l'importo  di  ogni  altro eventuale credito del Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato.
  Per  la misura delle percentuali di cui alle lettere b), c), d), e)
e'  fatta  salva ogni eventuale modificazione prevista dagli articoli
26 e 27 del testo unico.
  Gli  elementi  di  ogni liquidazione sono annotati distintamente in
apposito registro.