Art. 35. (Obbligo di segnalazione per fatti che aggravino i rischi del Fondo) Il capo dell'ufficio dal quale il cedente dipende ha l'obbligo di segnalare senza indugio all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato qualsiasi fatto non segnalato nella dichiarazione prescritta negli articoli 19 e 26 o sopravvenuto, dal quale possa comunque derivare un aggravamento nei rischi a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.