Art. 36. (Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta) La comunicazione prevista negli articoli 23 e 32 costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute. Le quote di stipendio o di salario cedute e non trattenute al cedente alle rispettive scadenze sono recuperabili a cura della suddetta Amministrazione a norma dell'art. 3 del regio decreto-legge 12 gennaio 1939, numero 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, distintamente dalle quote cedute che si maturano di mese in mese. Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di altro ufficio della stessa o di diversa Amministrazione statale, ovvero alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate nell'art. 1 del testo unico, l'ufficio che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, al nuovo ufficio del cedente, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonche' il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario. Della comunicazione medesima deve essere data immediata notizia all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e, nel caso di contratto con uno degli istituti di cui all'art. 15 del testo unico, anche al cessionario.