Art. 36.
       (Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta)

  La  comunicazione  prevista  negli  articoli  23  e  32 costituisce
l'Amministrazione  dalla  quale  il  cedente  dipende terza debitrice
ceduta,  ai  sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di
salario cedute.
  Le  quote  di  stipendio  o  di  salario cedute e non trattenute al
cedente  alle  rispettive  scadenze  sono  recuperabili  a cura della
suddetta  Amministrazione a norma dell'art. 3 del regio decreto-legge
12 gennaio 1939, numero 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.
739,  distintamente  dalle  quote  cedute  che si maturano di mese in
mese.
  Nel  caso  in  cui  l'impiegato  o il salariato debitore passi alla
dipendenza di altro ufficio della stessa o di diversa Amministrazione
statale,  ovvero  alla  dipendenza di una delle altre Amministrazioni
contemplate   nell'art.  1  del  testo  unico,  l'ufficio  che  aveva
l'obbligo  di  curare la esecuzione della cessione, e sia consapevole
di  detto  passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, al
nuovo  ufficio del cedente, ai fini della prosecuzione della ritenuta
mensile,  i  dati originari concernenti la cessione medesima, nonche'
il   conto   delle  ritenute  eseguite  e  dei  versamenti  fatti  al
cessionario.
  Della  comunicazione  medesima  deve  essere data immediata notizia
all'Ispettorato  generale per il credito ai dipendenti dello Stato e,
nel  caso  di contratto con uno degli istituti di cui all'art. 15 del
testo unico, anche al cessionario.