Art. 37. (Revocabilita' della concessione del prestito diretto o della garanzia) Fino a che non sia avvenuta la riscossione del mutuo, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, su richiesta dell'impiegato o del salariato e previo consenso dell'istituto mutuante qualora si tratti di prestito garantito, dispone la revoca della concessione del prestito diretto o della garanzia.