Art. 37.
(Revocabilita'   della  concessione  del  prestito  diretto  o  della
                              garanzia)

  Fino a che non sia avvenuta la riscossione del mutuo, l'Ispettorato
generale  per  il  credito  ai  dipendenti  dello Stato, su richiesta
dell'impiegato  o  del  salariato  e  previo  consenso  dell'istituto
mutuante  qualora  si tratti di prestito garantito, dispone la revoca
della concessione del prestito diretto o della garanzia.