Art. 40. (Estinzione anticipata obbligatoria per nuova cessione) Nel caso di estinzione anticipata di una cessione in corso per effetto di una nuova cessione, la restituzione della quota del premio compensativo del rischio da parte del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, prevista nel secondo comma dell'art. 40 del testo unico, si effettua mediante compensazione col premio dovuto sulla nuova operazione.