Art. 42.
(Obblighi  nei  casi  di  riduzione,  sospensione  o cessazione degli
                             emolumenti)

  Per  gli  effetti  degli  articoli  32, 43, 44 e 45 del testo unico
l'ufficio  che  ordina  il pagamento dello stipendio o del salario al
cedente  deve  dare immediata notizia all'Ispettorato generale per il
credito  ai  dipendenti  dello  Stato  di  ogni  fatto  che determini
riduzione,  sospensione  o  cessazione  dello stipendio o del salario
indicando,  in quest'ultimo caso, se si faccia luogo a trattamento di
quiescenza.
  Indipendentemente  dall'obbligo di cui sopra, nel caso previsto nel
secondo  comma  dell'art. 35 del testo unico, l'ufficio deve disporre
la diminuzione della ritenuta sullo stipendio o sul salario ridotto.
  Ove   il   cedente  cessi  dal  servizio  con  diritto  ad  assegno
continuativo  di  quiescenza,  l'ufficio  da cui il cedente dipendeva
comunichera'  in  tempo  utile, anche ai fini degli obblighi di terzo
debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della pensione,
ovvero  all'istituto di previdenza o di assicurazione, le notizie e i
dati  necessari  perche'  si  possa  disporre  per la esecuzione, fin
dall'inizio,  delle  ulteriori  ritenute sull'assegno continuativo di
quiescenza.
  Nel  caso  di  cui  al  terzo  comma  dell'art. 43 del testo unico,
l'Amministrazione  dalla quale dipendeva il cedente ovvero l'istituto
di  previdenza  o di assicurazione, prima di pagare l'indennita' o il
capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'Ispettorato generale
per  il  credito  ai  dipendenti  dello  Stato  indichi  la  somma da
trattenersi  sull'indennita'  o  sul  capitale  assicurato  fino alla
concorrenza del residuo debito per cessione.