Art. 42. (Obblighi nei casi di riduzione, sospensione o cessazione degli emolumenti) Per gli effetti degli articoli 32, 43, 44 e 45 del testo unico l'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente deve dare immediata notizia all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione dello stipendio o del salario indicando, in quest'ultimo caso, se si faccia luogo a trattamento di quiescenza. Indipendentemente dall'obbligo di cui sopra, nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 35 del testo unico, l'ufficio deve disporre la diminuzione della ritenuta sullo stipendio o sul salario ridotto. Ove il cedente cessi dal servizio con diritto ad assegno continuativo di quiescenza, l'ufficio da cui il cedente dipendeva comunichera' in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di terzo debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della pensione, ovvero all'istituto di previdenza o di assicurazione, le notizie e i dati necessari perche' si possa disporre per la esecuzione, fin dall'inizio, delle ulteriori ritenute sull'assegno continuativo di quiescenza. Nel caso di cui al terzo comma dell'art. 43 del testo unico, l'Amministrazione dalla quale dipendeva il cedente ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennita' o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato indichi la somma da trattenersi sull'indennita' o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione.