Art. 44.
       (Facolta' del Fondo di esercitare diritti del cedente)

  Il  Fondo  per  il credito ai dipendenti dello Stato ha facolta' di
compiere  in sostituzione dell'impiegato o del salariato debitore gli
atti  necessari  per  la  liquidazione  dell'assegno di quiescenza ed
altre indennita' ove non sia prevista una procedura di ufficio.