Art. 44. (Facolta' del Fondo di esercitare diritti del cedente) Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facolta' di compiere in sostituzione dell'impiegato o del salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed altre indennita' ove non sia prevista una procedura di ufficio.