Art. 47. (Apertura di nuovo conto per riduzione definitiva della quota di ammortamento) Se debbasi effettuare in via definitiva la riduzione della quota mensile di ammortamento di un prestito concesso dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, si procede alla chiusura del conto individuale calcolando il residuo debito al netto di interessi nel modo previsto nel secondo comma dell'art. 38 del testo unico. Si apre, quindi, un nuovo conto che ha per debito iniziale quello calcolato nel modo anzidetto. I successivi versamenti vengono su detto conto annotati imputando ogni somma prelativamente in conto interessi e per il resto in conto capitale. Ai fini del calcolo degli interessi si considerano come tempestivamente versate al Fondo tutte le quote o parti di quote regolarmente ritenute ogni mese sulle competenze dei precedenti. Detti interessi sono conteggiati al saggio originario della concessione del prestito.