Art. 47.
(Apertura  di  nuovo  conto  per  riduzione definitiva della quota di
                            ammortamento)

  Se  debbasi  effettuare  in via definitiva la riduzione della quota
mensile  di  ammortamento  di  un  prestito concesso dal Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato, si procede alla chiusura del conto
individuale  calcolando  il  residuo debito al netto di interessi nel
modo previsto nel secondo comma dell'art. 38 del testo unico.
  Si  apre,  quindi, un nuovo conto che ha per debito iniziale quello
calcolato nel modo anzidetto.
  I  successivi  versamenti vengono su detto conto annotati imputando
ogni  somma prelativamente in conto interessi e per il resto in conto
capitale.  Ai  fini  del  calcolo degli interessi si considerano come
tempestivamente  versate  al  Fondo  tutte  le quote o parti di quote
regolarmente ritenute ogni mese sulle competenze dei precedenti.
  Detti   interessi  sono  conteggiati  al  saggio  originario  della
concessione del prestito.