Art. 48.
             (Apertura di conto per cessione riscattata)

  Qualora  il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato riscatti
una  cessione  garantita,  si  apre  un conto individuale al nome del
debitore nel quale si annotano:
    a) il cognome, il nome, la paternita' e il luogo di residenza del
debitore;
    b) l'ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio, sul
salario o sulla pensione;
    c)  il  saggio di interesse previsto dal contratto della cessione
riscattata e la data di scadenza del contratto medesimo;
    d)  il  debito  iniziale  costituito  dalla somma che il Fondo ha
pagato all'istituto cessionario per effetto del riscatto.
  Su  detto conto vengono annotati i successivi versamenti secondo le
norme stabilite dal terzo comma dell'articolo precedente.
  Gli  interessi  sono calcolati a norma del terzo comma dell'art. 32
del testo unico.