Art. 48. (Apertura di conto per cessione riscattata) Qualora il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato riscatti una cessione garantita, si apre un conto individuale al nome del debitore nel quale si annotano: a) il cognome, il nome, la paternita' e il luogo di residenza del debitore; b) l'ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio, sul salario o sulla pensione; c) il saggio di interesse previsto dal contratto della cessione riscattata e la data di scadenza del contratto medesimo; d) il debito iniziale costituito dalla somma che il Fondo ha pagato all'istituto cessionario per effetto del riscatto. Su detto conto vengono annotati i successivi versamenti secondo le norme stabilite dal terzo comma dell'articolo precedente. Gli interessi sono calcolati a norma del terzo comma dell'art. 32 del testo unico.