Art. 58.
        (Conto del residuo debito per cessione preesistente)

  Gli  impiegati  e  i  salariati  di cui all'articolo precedente che
hanno  una  cessione in corso e intendono contrarre un nuovo prestito
verso  cessione  di  quote  di stipendio o di salario con un istituto
diverso  devono  chiedere  al  precedente  cessionario,  il conto del
residuo debito, che dovra' essere estinto con la nuova cessione.
  Il  precedente  cessionario  e'  tenuto a rilasciare il conto entro
dieci giorni dalla richiesta.
  Il  cedente,  se trova il conto regolare, dichiara di accettarlo ed
autorizza   il   nuovo  mutuante  ad  estinguere  il  residuo  debito
computando  gli  interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua
il pagamento.
  Se  l'impiegato  o  il  salariato ha in corso una cessione di quote
dello  stipendio o del salario, l'Amministrazione dalla quale dipende
non  puo'  riconoscere  e  dare corso ad una cessione nuova se non le
viene  fornita  la  prova della avvenuta estinzione del debito per la
cessione precedente.