Art. 59. (Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta) La notificazione della cessione costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute. Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate dall'art. 1 del testo unico, quella che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, all'altra Amministrazione, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonche' il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.