Art. 59.
       (Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta)

  La notificazione della cessione costituisce l'Amministrazione dalla
quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge
civile, per le quote di stipendio o di salario cedute.
  Nel  caso  in  cui  l'impiegato  o il salariato debitore passi alla
dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate dall'art. 1
del  testo  unico, quella che aveva l'obbligo di curare la esecuzione
della  cessione,  e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per
mezzo  di  lettera  raccomandata,  all'altra Amministrazione, ai fini
della   prosecuzione   della   ritenuta  mensile,  i  dati  originari
concernenti  la  cessione  medesima,  nonche' il conto delle ritenute
eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.