Art. 63. (Somma cedibile da parte di determinati personali non aventi assegni fissi e continuativi) Per le cessioni consentite ai sensi dell'art. 57 del testo unico dai ferrovieri dipendenti dallo Stato e dagli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, fermi restando i requisiti della stabilita' nel rapporto d'impiego o di lavoro e del diritto al trattamento di quiescenza, la somma cedibile sugli stipendi o sui salari e' ragguagliata al prodotto dello stipendio o del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.