Art. 63.
(Somma  cedibile da parte di determinati personali non aventi assegni
                        fissi e continuativi)

  Per  le  cessioni  consentite ai sensi dell'art. 57 del testo unico
dai  ferrovieri dipendenti dallo Stato e dagli operai dello Stato che
non  godono  di  un  assegno  fisso  e continuativo, fermi restando i
requisiti  della  stabilita' nel rapporto d'impiego o di lavoro e del
diritto  al  trattamento  di  quiescenza,  la  somma  cedibile  sugli
stipendi  o  sui salari e' ragguagliata al prodotto dello stipendio o
del  salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del
prestito  moltiplicato  per il numero delle giornate lavorative di un
anno.