Art. 64.
(Notificazione  di  alti  riguardanti i personali di cui all'articolo
                             precedente)

  Gli  atti  di  cessione  di  cui  all'articolo precedente nonche' i
sequestri  ed  i  pignoramenti a carico dei ferrovieri e operai dello
Stato  ivi  indicati  devono  essere notificati, a mezzo di ufficiale
giudiziario, ai capi di ufficio o stabilimento dai quali i ferrovieri
e gli operai dipendono.
  Dei  provvedimenti  adottati i detti capi di ufficio o stabilimenti
devono informare l'Amministrazione centrale competente.