Art. 64. (Notificazione di alti riguardanti i personali di cui all'articolo precedente) Gli atti di cessione di cui all'articolo precedente nonche' i sequestri ed i pignoramenti a carico dei ferrovieri e operai dello Stato ivi indicati devono essere notificati, a mezzo di ufficiale giudiziario, ai capi di ufficio o stabilimento dai quali i ferrovieri e gli operai dipendono. Dei provvedimenti adottati i detti capi di ufficio o stabilimenti devono informare l'Amministrazione centrale competente.