Art. 69.
(Trasmissione  degli  estratti-conto  nei  casi  di trasferimento dei
                              debitori)

  Nel caso di cambiamento di ufficio o di residenza di un impiegato o
di  un salariato ovvero di cambiamento di residenza di un pensionato,
l'ufficio  che  fino  a quel momento ha provveduto al pagamento dello
stipendio,  del  salario  o  della  pensione sottoposti ad alcuno dei
vincoli  consentiti dalla legge deve trasmettere l'estratto del conto
a  quello  che  dovra'  provvedere in seguito Qualora l'impiegato, il
salariato  o il pensionato del lo Stato sia pagato con ruolo di spesa
fissa,  l'Ufficio  provinciale  del  tesoro,  presso il quale trovasi
iscritta  la  relativa  partita  deve trasmettere, con l'estratto del
conto  di cui al comma precedente, anche la copia autentica del conto
corrente di spesa fissa.