Art. 70. (Condizioni per il rimborso di contributi versati al Fondo) Il rimborso dei contributi previsto nell'art. 74 del testo unico, quando sia dovuto ad un dipendente da Amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo o da uno degli enti indicati nell'art. 9 del testo medesimo, viene effettuato in base allo stato del servizio e dello stipendio o del salario percepito dal l'impiegato o dal salariato, rilasciato dalla Amministrazione che lo aveva alle proprie dipendenze. Per i segretari comunali e per i dipendenti da istituti governativi di istruzione di cui all'art. 10 del testo unico, la prova dell'avvenuto versamento dei contributi al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e' a carico dei suddetti o dei loro eredi. In mancanza di tale prova l'Amministrazione del Fondo determina la somma da rimborsare in base alle risultanze delle proprie scritture.