Art. 43.

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1950 la facolta' di aumentare i tributi
di  cui  all'ultimo  comma  dell'art.  332  della  legge  comunale  e
provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'art. 25 del decreto
legislativo 29 marzo 1947, n. 177, con le aggiunte di cui all'art. 18
del  decreto  legislativo  26  marzo  1948,  n.  261, non puo' essere
esercitata  per  l'imposta  di  famiglia  e per quella comunale sulle
industrie, commerci, arti e professioni.
  Pure  a  decorrere  dal 1 gennaio 1950, la facolta' di cui all'art.
336  della  legge  comunale  e  provinciale  3  marzo  1934,  n. 383,
sostituito  dall'art.  21  del  decreto legislativo 26 marzo 1948, n.
261,   non  puo'  essere  esercitata  per  l'addizionale  provinciale
all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.
  Restano ferme le supercontribuzioni approvate definitivamente dalla
Commissione centrale per la finanza locale o dalle Giunte provinciali
amministrative,  secondo  le rispettive competenze, fino al 30 luglio
1950.