Art. 47.

  L'azione  della  finanza  per  la rettifica o per l'accertamento ai
fini  delle  imposte  dirette  ordinarie dei redditi conseguiti negli
anni  1947  e  seguenti  si  prescrive  trascorsi  i termini indicati
nell'art.  4.  In  nessun  caso, pero', detto termine di prescrizione
potra' scadere prima del 31 dicembre 1951.
  Entro  lo stesso termine si prescrive l'azione della finanza per la
rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate a mente
del primo comma dell'articolo 33.