Art. 10.

  Il  Governo  e'  autorizzato  ad  emanare  le  norme occorrenti per
l'attuazione della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 marzo 1951

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - SFORZA -
                                                     PICCIONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI