Art. 10. Il Governo e' autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PICCIONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI