Art. 2. 
 
  Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica. 
  L'Ordine e' retto da un Consiglio composto di un  cancelliere,  che
lo presiede, e di sedici membri. 
  Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine  sono  nominati
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il  Consiglio  dei
Ministri. 
  Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro  membri.
La Giunta e' presieduta dal cancelliere.