Art. 2. Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica. L'Ordine e' retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta e' presieduta dal cancelliere.