Art. 3.

  L'Ordine  e'  composto  di  cinque classi: cavalieri di gran croce,
grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.
  Per  altissime benemerenze puo' essere eccezionalmente conferita ai
cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone.
  Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle
cinque  classi  e'  determinato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  su  proposta  del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell'Ordine.