Art. 4. 
 
  Le onorificenze sono conferite con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
sentita la Giunta dell'Ordine. 
  Particolari forme di conferimento possono  essere  stabilite  nello
statuto previsto dall'art. 6. 
  Le onorificenze non possono essere  conferite  ai  senatori  ed  ai
deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.