Art. 7.

  I  cittadini  italiani  non  possono  usare  nel  territorio  della
Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in
Ordini  non  nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
gli affari esteri.
  I   contravventori   sono   puniti   con   l'ammenda  sino  a  lire
cinquecentomila.
  L'uso  delle  onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche
della  Santa  Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua
ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.
  Nulla  e'  parimente  innovato  alle  norme in vigore per uso delle
onorificenze,  decorazioni  e  distinzioni  cavalleresche del Sovrano
Militare Ordine di Malta.