Art. 8.

  Salvo quanto e' disposto dall'art. 7, e' vietato il conferimento di
onorificenze,  decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi
forma  e  denominazione,  da parte di enti, associazioni o privati. I
trasgressori  sono  puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e
con la multa da lire duecentocinquantamila a lire cinquecentomila.
  Chiunque  fa  uso, in qualsiasi forma e modalita', di onorificenze,
decorazioni  o  distinzioni  di  cui  al  precedente  comma, anche se
conferite  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente legge, e'
punito    con    l'ammenda    da    lire    cinquantamila    a   lire
trecentocinquantamila.
  La  condanna  per  i reati previsti nei commi precedenti importa la
pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del
Codice penale.
  Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando
il  conferimento  delle  onorificenze,  decorazioni o distinzioni sia
avvenuto all'estero.