Art. 10. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' ordinare in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre la esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentavi quando l'amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento. Ha facolta' di promuovere con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti.