Art. 10.

  Il  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste puo' ordinare in ogni
momento,  ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre la
esecuzione  di  ufficio  di  atti  resi  obbligatori  da disposizioni
legislative  o  regolamentavi  quando  l'amministrazione dell'Ente ne
rifiuti o ritardi l'adempimento.
  Ha   facolta'  di  promuovere  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio
delle  deliberazioni  viziate  da  eccesso  di potere o violazione di
leggi o di regolamenti.