Art. 14.

  Al  controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente
provvede un Collegio sindacale, composte di cinque membri effettivi e
di  tre supplenti nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura
e le foreste.
  I   membri   effettivi   saranno   designati,   uno  dal  Ministero
dell'agricoltura  e  delle foreste, uno dal Ministero del tesoro, uno
dalla   Corte   dei   conti,   uno   dall'Assessorato  regionale  per
l'agricoltura  e uno dall'Assessorato regionale per le finanze; i tre
supplenti,  rispettivamente,  dai  predetti  Ministeri e dalla stessa
Corte.
  Il  Collegio  sindacale dura in carica tre anni ed i singoli membri
possono essere riconfermati.
  Il  Collegio  sindacale  trasmette  trimestralmente al Ministro per
l'agricoltura   e   le   foreste   e   all'Assessore   regionale  per
l'agricoltura,    una   relazione   sull'andamento   della   gestione
amministrativa e finanziaria dell'Ente.
  L'esercizio  finanziario  dell'Ente  ha  inizio con il 1 ottobre di
ogni anno e termina col 30 settembre dell'anno successivo.
  Sono  comunicati, per l'approvazione, al Ministro per l'agricoltura
e  le foreste: entro il mese di agosto, il bilancio preventivo; entro
il   mese   di   marzo  quello  consuntivo,  e  appena  adottate,  le
deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio.
  Copia  di  tali  bilanci  e  deliberazioni  e', contemporaneamente,
comunicata   all'Assessore   regionale   all'agricoltura  che  potra'
trasmettere al Ministro eventuali osservazioni.