Art. 14. Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio sindacale, composte di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. I membri effettivi saranno designati, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Corte dei conti, uno dall'Assessorato regionale per l'agricoltura e uno dall'Assessorato regionale per le finanze; i tre supplenti, rispettivamente, dai predetti Ministeri e dalla stessa Corte. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed i singoli membri possono essere riconfermati. Il Collegio sindacale trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste e all'Assessore regionale per l'agricoltura, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1 ottobre di ogni anno e termina col 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati, per l'approvazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste: entro il mese di agosto, il bilancio preventivo; entro il mese di marzo quello consuntivo, e appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio. Copia di tali bilanci e deliberazioni e', contemporaneamente, comunicata all'Assessore regionale all'agricoltura che potra' trasmettere al Ministro eventuali osservazioni.