Art. 16. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verra' determinata la somma da assegnarsi all'Ente per l'esercizio 1950-51 mediante prelevamento sulla somma di 28 miliardi prevista dal secondo comma dell'art. 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, la somma da assegnarsi annualmente all'Ente secondo le norme del primo comma del citato art. 24, verra' determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.