Art. 16.

  Con  decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verra'
determinata  la  somma da assegnarsi all'Ente per l'esercizio 1950-51
mediante prelevamento sulla somma di 28 miliardi prevista dal secondo
comma dell'art. 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
  Per gli esercizi finanziari 1951-52 al 1959-60 incluso, la somma da
assegnarsi  annualmente all'Ente secondo le norme del primo comma del
citato  art.  24,  verra'  determinata  con  decreto del Ministro per
l'agricoltura e per le foreste.