Art. 17.

  Il  versamento  all'Ente  delle  somme  ad  esso  assegnate  verra'
effettuato su presentazione di certificati da emettersi, in relazione
allo sviluppo dell'attivita' svolta, dall'Ispettorato compartimentale
agrario per la Sardegna.
  Tali  certificati  dovranno  essere  vistati, per approvazione, dal
Ministro per l'agricoltura e le foreste.
  Il   Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste  ha  facolta'  di
autorizzare l'anticipazione all'Ente:
    all'atto  della  costituzione,  del  20  per  cento  della  somma
assegnata per l'esercizio 1950-51;
    all'inizio  di  ciascuno  degli  esercizi  successivi, del 20 per
cento della somma assegnata per l'esercizio stesso.