Art. 17. Il versamento all'Ente delle somme ad esso assegnate verra' effettuato su presentazione di certificati da emettersi, in relazione allo sviluppo dell'attivita' svolta, dall'Ispettorato compartimentale agrario per la Sardegna. Tali certificati dovranno essere vistati, per approvazione, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di autorizzare l'anticipazione all'Ente: all'atto della costituzione, del 20 per cento della somma assegnata per l'esercizio 1950-51; all'inizio di ciascuno degli esercizi successivi, del 20 per cento della somma assegnata per l'esercizio stesso.