Art. 19.

  Si  applicano  a favore dell'Ente le agevolazioni fiscali previste,
per  gli  atti  e contratti compiuti dall'Opera per la valorizzazione
della  Sila, dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629,
e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230.