Art. 2. L'Ente istituito a norma dell'articolo precedente opera in tutto il territorio della Sardegna esclusa la parte di detto territorio in cui, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 aprile 1951, n. 264, opera la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente autonomo del Flumendosa.