Art. 2.

  L'Ente istituito a norma dell'articolo precedente opera in tutto il
territorio  della  Sardegna  esclusa  la parte di detto territorio in
cui,  ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 27 aprile 1951, n.
264,  opera  la  Sezione  speciale per la riforma fondiaria dell'Ente
autonomo del Flumendosa.