Art. 20. L'Ente svolge, di regola, la sua attivita' attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere del Consiglio, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con l'Assessore regionale per - l'agricoltura. Le variazioni di tali programmi e le eventuali deliberazioni in deroga, sono adottate con le stesse modalita'. Nei casi di urgenza, le deliberazioni in deroga possono essere adottate dal presidente e dallo stesso dichiarate immediatamente eseguibili, ma, entro otto giorni, debbono essere trasmesse al Ministro, corredate del parere del Consiglio, per l'approvazione.