Art. 20.

  L'Ente  svolge,  di  regola,  la sua attivita' attraverso programmi
predisposti  dal  presidente,  sentito  il  parere  del Consiglio, ed
approvati  dal  Ministro  per l'agricoltura e le foreste d'intesa con
l'Assessore regionale per - l'agricoltura.
  Le  variazioni  di  tali  programmi e le eventuali deliberazioni in
deroga, sono adottate con le stesse modalita'.
  Nei  casi  di  urgenza,  le  deliberazioni in deroga possono essere
adottate  dal  presidente  e  dallo  stesso dichiarate immediatamente
eseguibili,  ma,  entro  otto  giorni,  debbono  essere  trasmesse al
Ministro, corredate del parere del Consiglio, per l'approvazione.