Art. 21. Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli interessati sono tenuti a fornire all'Ente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la prova documentata a norma dell'art. 2704 del Codice civile, delle alienazioni poste in essere anteriormente al 29 ottobre 1950, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144.