Art. 21.

  Nei  casi  previsti  dall'ultimo  comma dell'art. 20 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, gli interessati sono tenuti a fornire all'Ente,
a  mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine
di  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore del presente decreto, la
prova  documentata  a  norma  dell'art. 2704 del Codice civile, delle
alienazioni  poste  in  essere  anteriormente  al 29 ottobre 1950, ai
sensi  del  decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144.