Art. 22.

  Le osservazioni relative ad eventuali errori od omissioni dei piani
particolareggiati  di  espropriazione  debbono  essere proposte dagli
interessati  a  mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
diretta  all'Ente  nel  termine  indicato  nell'art. 4 della legge 12
maggio 1950, n. 230.