Art. 23.

  Il  termine  entro  il  quale  gli  interessati  possono  chidedere
all'Ente  la  rettifica  di  eventuali errori materiali incorsi nella
formazione  del  piano  particolareggiato  di espropriazione, decorre
dalla  data  in  cui si inizia il deposito degli atti nell'ufficio di
ciascun  Comune  e  dalla contemporanea inserzione, per estratto, nel
Foglio annunzi legali della Provincia. Qualora non vi sia coincidenza
tra le due date, il termine decorre da quella posteriore in ordine di
tempo.