Art. 24.

  Al   fine   di   assicurare   la   migliore  conoscenza  del  piano
particolareggiato  di  espropriazione  da  parte  degli  interessati,
l'Ente  ha  facolta'  di  adottare  altre  forme di pubblicazione, in
aggiunta  a quelle prescritte dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950,
n.  230,  ferme restando le disposizioni del precedente art. 23 circa
la  data  di decorrenza del termine per la presentazione di eventuali
reclami.