Art. 24. Al fine di assicurare la migliore conoscenza del piano particolareggiato di espropriazione da parte degli interessati, l'Ente ha facolta' di adottare altre forme di pubblicazione, in aggiunta a quelle prescritte dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ferme restando le disposizioni del precedente art. 23 circa la data di decorrenza del termine per la presentazione di eventuali reclami.