Art. 25.

  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 27 aprile 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - SEGNI -
                                                   PICCIONI - PELLA -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1951
  Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 160. - CARLOMAGNO