Art. 25. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PICCIONI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 160. - CARLOMAGNO