Art. 3.

  L'Ente  ha  sede  in  Cagliari  ed  e' persona giuridica di diritto
pubblico.
  Il   Ministro   per   l'agricoltura  e  le  foreste  puo'  delegare
all'Assessore all'agricoltura della Regione sarda, ai sensi dell'art.
5  del  decreto  legislativo  19 maggio 1950, n. 327, l'esercizio dei
poteri  previsti  dall'articolo  2,  comma  secondo,  della  legge 21
ottobre  1959,  n.  841,  e  dagli articoli 9, comma primo, 10, comma
primo, 11, ultimo comma, 12 e 20, ultimo comma, del presente decreto.