Art. 3. L'Ente ha sede in Cagliari ed e' persona giuridica di diritto pubblico. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' delegare all'Assessore all'agricoltura della Regione sarda, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 2, comma secondo, della legge 21 ottobre 1959, n. 841, e dagli articoli 9, comma primo, 10, comma primo, 11, ultimo comma, 12 e 20, ultimo comma, del presente decreto.