Art. 4. L'Ente e' amministrato da un presidente nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con la Giunta regionale sarda. Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente. Egli, ove non ne venga autorizzato dalla Giunta regionale sarda, non potra' far parte del Consiglio di amministrazione di societa' o enti che operano in Sardegna.