Art. 4.

  L'Ente  e'  amministrato  da un presidente nominato con decreto del
Presidente  della  Repubblica,  sentito il Consiglio dei Ministri, su
proposta  del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con la
Giunta regionale sarda.
  Al  presidente  sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e
di rappresentanza dell'Ente.
  Egli,  ove  non  ne venga autorizzato dalla Giunta regionale sarda,
non  potra'  far parte del Consiglio di amministrazione di societa' o
enti che operano in Sardegna.