Art. 5. Il presidente dell'Ente e' assistito da un Consiglio costituito da dodici membri, dei quali cinque da designarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di intesa con la Giunta regionale sarda, scelti fra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione o rappresentanti delle categorie agricole; cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza, rispettivamente, degli Assessorati regionali per l'agricoltura e per le finanze. I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.