Art. 5.

  Il  presidente dell'Ente e' assistito da un Consiglio costituito da
dodici   membri,   dei  quali  cinque  da  designarsi  dal  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste di intesa con la Giunta regionale
sarda,  scelti fra persone specialmente esperte dei problemi inerenti
alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione o rappresentanti
delle  categorie agricole; cinque in rappresentanza, rispettivamente,
dei  Ministeri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e foreste,
dei  lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale e due in
rappresentanza,  rispettivamente,  degli  Assessorati  regionali  per
l'agricoltura e per le finanze.
  I  componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta  del  Ministro  per
l'agricoltura e le foreste.