Art. 6. Il presidente dell'Ente ed i componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Anche prima della scadenza del triennio, in caso di irregolare o deficiente funzionamento dell'Ente, puo' disporsi su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con la' Giunta regionale sarda, la sostituzione del presidente dell'Ente o lo scioglimento del Consiglio. La sostituzione del presidente, come lo scioglimento del Consiglio, e, quando occorra, l'uno e l'altro provvedimento insieme, sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri. In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Repubblica stabilisce se debba farsi luogo alla ricostituzione di esso, nel modo previsto dall'art. 5, ovvero se il presidente dell'Ente sia temporaneamente dispensato dall'obbligo di sentire il parere del Consiglio. La ricostituzione del Consiglio, peraltro, non puo' essere procrastinata oltre il termine di tre mesi, prorogabile di un altro trimestre dalla data del decreto di scioglimento.