Art. 6.

  Il  presidente  dell'Ente  ed  i  componenti il Consiglio durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati.
  Anche  prima  della  scadenza del triennio, in caso di irregolare o
deficiente  funzionamento  dell'Ente,  puo'  disporsi su proposta del
Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste, d'intesa con la' Giunta
regionale  sarda,  la  sostituzione  del  presidente  dell'Ente  o lo
scioglimento del Consiglio.
  La sostituzione del presidente, come lo scioglimento del Consiglio,
e,  quando  occorra,  l'uno  e  l'altro  provvedimento  insieme, sono
adottati  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, sentito il
Consiglio dei Ministri.
  In   caso  di  scioglimento  del  Consiglio,  il  Presidente  della
Repubblica  stabilisce  se  debba  farsi luogo alla ricostituzione di
esso,  nel  modo  previsto  dall'art.  5,  ovvero  se  il  presidente
dell'Ente  sia  temporaneamente dispensato dall'obbligo di sentire il
parere del Consiglio.
  La   ricostituzione   del  Consiglio,  peraltro,  non  puo'  essere
procrastinata  oltre  il termine di tre mesi, prorogabile di un altro
trimestre dalla data del decreto di scioglimento.