Art. 8. Il Consiglio dell'Ente da' parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente. Il parere del Consiglio e' obbligatorio, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto: a) sullo statuto dell'Ente e sulle sue eventuali modifiche; b) sul regolamento organico del personale, col quale vanno stabiliti la consistenza numerica, le modalita' di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente, compreso il direttore generale, salvo per quest'ultimo, quanto disposto dal successivo art. 11, comma primo; c) sul bilancio di previsione e sulle variazioni che occorra introdurre durante il corso dell'esercizio; d) sul conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale; e) sulle direttive per la trasformazione fondiaria; f) sui piani di coordinamento delle attivita' che sono chiamati a svolgere i Consorzi di bonifica esistenti nel territorio di cui al precedente art. 2; g) sui programmi di colonizzazione e di assegnazione dei terreni; h) sulle domande di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche; i) sui contratti od assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni, nonche' sull'acquisto o alienazione di beni immobili; l) sull'accensione o cancellazione di ipoteche, sulle deliberazioni di stare o resistere in giudizio e sulle transazioni; m) sulle convenzioni con Istituti di credito, sulla stipulazione di mutui e sulle operazioni di sconto o di cessione in garanzia delle rate di pagamento dei terreni assegnati; n) sulla costituzione di societa' o enti e sulla partecipazione ad essi; o) sui programmi per l'attuazione dei compiti indicati nell'art. 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230; p) sulle domande di derivazione d'acqua; q) sulle domande di autorizzazione a sostituirsi ai proprietari ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629; r) sulla eventuale istituzione di Comitati consultivi; s) sull'accettazione di eredita', donazioni e legati disposti a favore dell'Ente.