Art. 3.

  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
il  Governo  della  Repubblica  e'  autorizzati  ad emanare, anche in
deroga  alle  leggi  vigenti, le norme necessarie per dare attuazione
all'Accordo  predetto,  comprese  quelle  per regolare i rapporti fra
l'Amministrazione  centrale  italiana  e l'Amministrazione fiduciaria
della Somalia, secondo i principi ed i criteri dell'Accordo medesimo,
nonche'  quelle necessarie per l'ordinamento amministrativo contabile
del territorio.