Art. 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica e' autorizzati ad emanare, anche in deroga alle leggi vigenti, le norme necessarie per dare attuazione all'Accordo predetto, comprese quelle per regolare i rapporti fra l'Amministrazione centrale italiana e l'Amministrazione fiduciaria della Somalia, secondo i principi ed i criteri dell'Accordo medesimo, nonche' quelle necessarie per l'ordinamento amministrativo contabile del territorio.