Art. 2.

  Le   misure   dei   contributi  dovuti  all'Istituto  nazionale  di
previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" dai datori di
lavoro  per  i  giornalisti  da  essi dipendenti e le prestazioni che
l'Istituto  e'  tenuto  ad  erogare  a favore dei propri iscritti non
possono  essere  inferiori  a  quelle stabilite per le corrispondenti
forme di previdenza e di assistenza obbligatorie.
  Il  regolamento  previsto dallo statuto dell'Istituto dovra' essere
uniformato alle disposizioni della presente legge entro il termine di
sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - RUBINACCI -
                                                        ZOLI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI