La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   pensioni   e   i   soprassoldi  annessi  rispettivamente  alle
decorazioni  dell'Ordine  militare d'Italia ed alle medaglie al valor
militare  concesse a bandiere, labari od altre insegne di reggimenti,
navi,   reparti   aerei  ed  unita'  similari,  disciolti  o  tuttora
esistenti,  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,  sono
devoluti  alla  assistenza  degli  orfani dei militari di ciascuna di
dette Forze armate decorati al valor militare.